ISCRIZIONI AF 2024_2025

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* Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare
* Il sottoscritto, in qualità di genitore/affidatario/tutore/altro dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C. che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Autorizza l’Ente di Formazione a sottopporre il minore a visita medica di idoneità e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

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